Ottaviano. Ordinanza. Spostamenti, riti funebri e non solo






Articolo pubblicato il: 19/04/2021 16:09:42

Questo quanto pubblicato sulla pagina facebook del Sindaco Capasso: 

"MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA FINO AL 30 APRILE"

"Da oggi tutta la Regione Campania è in zona arancione. Ciò non deve autorizzarci ad assumere comportamenti poco responsabili: stiamo ancora portando avanti una durissima battaglia contro il virus e il contagio. Pertanto, ho emanato l’ordinanza sindacale n. 48 mediante la quale, pur nel rispetto delle nuove regole e delle aperture derivanti dalla zona arancione, fino al 30 aprile a Ottaviano devono comunque essere adottate le seguenti misure: Divieto di spostamento dalle proprie abitazioni dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, salvo che per motivi lavorativi, di salute o di assoluta necessità; -si legge nella nota- Divieto alle persone di stazionare nelle piazze e nelle strade cittadine; Divieto di consumazione di cibi e bevande in forma statica nelle piazze e strade aperte al pubblico passaggio; Divieto di esecuzione dei riti funebri all'interno delle Chiese, per soggetti che siano deceduti a causa di patologie riconducibili al COVID-19; Divieto di dare pubblicità alle messe di trigesimo, alle quali potranno partecipare, così come per le esequie, unicamente gli stretti appartenenti alla famiglia dei defunti. -Si legge nella nota- L′ esercizio delle attività identificate come BAR SENZA CUCINA (o altri esercizi simili, codice Ateco 65.3) o COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE (codice Ateco 47.25)  è autorizzato unicamente mediante le seguenti modalità: "ASPORTO" fino alle ore 18.00, "CONSEGNA A DOMICILIO", a battenti chiusi, dalle ore 18.00 e senza limiti di orario. L'esercizio delle attività di RISTORAZIONE E SIMILARI resta  consentito  unicamente mediante le seguenti modalità: "ASPORTO" fino alle ore 22, "CONSEGNA A DOMICILIO" a battenti chiusi, dalle ore 22 e senza limiti di orario. Blocco delle erogazioni dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo e la contestuale chiusura delle serrande d'accesso ai singoli centri di attività, per tutti gli esercizi commerciali provvisti di distributori automatici di bevande - alimenti e tabacchi; -si legge nella nota- Obbligo per gli esercizi commerciali e le attività economiche ed i supermercati di contingentare gli ingressi, limitando l'accesso nella misura di 1 uniti ogni L0 mq, (locale commerciale di mq. 100 = accesso massimo di 10 persone); Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, di esporre settimanalmente la certificazione di avvenuta sanificazione dei locali, da effettuarsi anche in proprio; Obbligo per le attività economiche aperte al pubblico e con grande affluenza (Uffici postali - Banche), di provvedere più volte nell'arco dell'orario di apertura alla sanificazione degli spazi, con particolare attenzione ai varchi d'ingresso; Obbligo per le attività economiche e commerciali aventi grande affluenza (supermercati - banche - uffici postali) di predisporre, agli ingressi, strumenti dissuasori che impediscano la formazione di assembramenti"

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