Campania. Sanita'. Accordo Regione-Universita' su svolgimento formazione per assunzione medici, psicologi e






Articolo pubblicato il: 28/12/2022 16:12:10

Questo qaunto apprendiamo dalla pagina facebook dell'On. Reg. Iodice:

"***Sanità. Approvato accordo tra Regione e Università disciplinante modalità svolgimento della formazione per assunzione a tempo determinato di medici, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi*

Come Regione Campania abbiamo approvato lo schema di accordo con le università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologhi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti e specializzandi. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Nel periodo in cui gli specializzandi medici prestano la loro attività lavorativa presso la Struttura sanitaria, essi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’Azienda o dall’Ente di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. Per maggiori informazioni potete consultare il Burc della Regione Campania."

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