CE. CENSIMENTO OBBLIGATORIO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)






Articolo pubblicato il: 18/01/2020 15:48:46

Lo apprendiamo dal sito del Comune di Caserta:

"Censimento obbligatorio materiali contenenti amianto (MCA). Formazione e/o aggiornamento mappatura amianto ex DM 18 marzo 2003 n° 101.- Revoca ordinanza sindacale n. 59 del 11/7/2019 e contestuale emissione nuova ordinanza - Integrazione allegati
IL SINDACO VISTA la propria sindacale n. 59 dell’11/7/2019 con la quale venivano emanate disposizioni circa il censimento-spiega la nota-obbligatorio di materiali contenenti amianto; CHE in tale ordinanza non erano indicati i termini entro i quali provvedere alla compilazione della scheda di rilevazione per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto; RITENUTO necessario, pertanto, revocare la citata ordinanza sindacale n. 59 dell’11/7/2019 e contestualmente emettere nuova ordinanza-spiega la nota-TENUTO CONTO: che il D.M. 18 marzo 2003 n° 101 delegava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate alla presenza di amianto,-spiega la nota- ai sensi dell’art. 2/0 della Legge 23 marzo 2001 n° 93; che con nota prot. 706894 del 26/10/2017 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’ecosistema invitava ad effettuare e/o aggiornare il censimento /mappatura dei siti pubblici e -spiega la nota-privati interessati alla presenza di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio comunale; che a tal proposito venivano trasmesse le schede di rilevazione/auto notifica, predisposte dall’ARPA Campania, da compilare e firmare dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e da inviare entro il 30 aprile 2018 alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema;-spiega la nota- VISTO: - l’art. 10 comma 1 della Legge n° 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, la quale prevedeva l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell’ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti-spiega la nota-dall’amianto; - il D.M. Sanità 06/09/94 redante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della Legge n° 257/92 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto; - i piani regionali di cui all’art. 10 della Legge n° 257/92 prevedevano, tra l’altro, -spiega la nota-il censimento degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva per blocchi di appartamenti; - il comma 5 dell’art. 12 della Legge n° 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente-spiega la nota- negli edifici; - l’art. 12 del D.P.R. dello 08/08/94 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, che indica gli elementi informativi minimi per gli -spiega la nota-edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti; CONSIDERATO - che risulta necessario provvedere alla formazione della mappatura degli stessi manufatti; - che la Parte IV del D.L.gs n° 152/2006 impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti -spiega la nota-inquinati; - che questo Comune intende dotarsi di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti interventi; - che il censimento, ai sensi del comma 2 art. 12 del DPR 08/08/94 ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti; - che, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, occorre-spiega la nota- tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell’intero sito al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;-spiega la nota-VISTI la Legge 257/92 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”; il D.M. 06/09/94 – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge n° 257/92;  il D.P.R. 08/08/94 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai -spiega la nota-pericoli derivanti dall’amianto”; il D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.; le schede fornite dall’ARPA Campania; RICHIAMATI
- Gli artt. 50 e 54 del DLgs n° 267/2000; ORDINA - la revoca dell’ordinanza sindacale n. 59 dell’11/7/2019 e la contestuale emissione di nuova ordinanza:
- ai proprietari ed amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;-spiega la nota-
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali
a vista o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive;-spiega la nota-
- di provvedere a compilare l’allegata SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE)
per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) scaricabile
direttamente dal sito internet istituzionale dell’ENTE (www.comune.caserta.it);-spiega la nota-
- a porre in essere, se del caso, le azione e/o gli interventi previsti dal DM 06/06/94, in via
cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, entro il
termine perentorio di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla pubblicazione della presente.-spiega la nota-
AVVISA
che hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- i soggetti già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante-spiega la nota-
Ordinanze, diffide o segnalazioni;
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento – amianto nel territorio
del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza-spiega la nota-
sindacale, è prevista la sanzione amministrativa da euro 2582,20 a euro 5164,57 ai sensi della
Legge n° 257/92, art. 15 comma 4;-spiega la nota-
- che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p.; DISPONE
1) La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale,
nonché la diffusione a mezzo stampa;-spiega la nota-
2) La trasmissione di copia della presente a:
Prefettura di Caserta
Documento firmato digitalmente-spiega la nota-
Dipartimento di Prevenzione ASL Caserta
ARPA Campania
Regione Campania-Direzione Generale per l’Ambiente l’Ecosistema – UOD 06 Bonifiche
Provincia di Caserta- Settore Ambiente-spiega la nota-
Comando Carabinieri di Caserta
Comando Polizia Municipale di Caserta
Settore Ambiente ed Ecologia del Comune;-spiega la nota-
Ufficio Attività Produttive del Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 gg. il ricorso presso il TAR Campania ed entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ulteriori informazioni sono reperibili presso il Settore Ecologia - Ambiente negli orari di apertura al pubblico."